Verificazione periodica sistemi di pesatura

La verificazione periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Gli strumenti per pesare sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. n. 93/17 del 21/04/2017.

La verificazione periodica è eseguita da Organismi Accreditati privati, quali Veneta Engineering, la cui idoneità è stata verificata da Accredia (Certificato ISP 169E e allegato) secondo quanto previsto dal Decreto stesso che disciplina le modalità per ottenere il riconoscimento ad effettuare verificazioni periodiche.

Ogni Organismo ha una sigla identificativa; a Veneta Engineering è stato assegnata la seguente: VR 245

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi.

Sono esclusi dall'onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.

La verificazione periodica sui sistemi per pesare

Una bilancia è conforme alle norme di metrologia legale quando:

  • è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE o UE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;
  • è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munita dell'apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE o UE.

La procedura per l’esecuzione della verificazione periodica viene descritta nelle schede A (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e D (Strumenti per pesare a funzionamento automatico -  Riempitrici gravimetriche automatiche) dell’All.to III del Decreto.

La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dal Titolare dello strumento

I titolari metrici che detengono strumenti per pesare a funzionamento non automatico, intendendo per tali quelli che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura (es. bilance da banco, bilici, ecc.), devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, con periodicità triennale decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato.

I titolari metrici che detengono strumenti per pesare a funzionamento automatico, intendendo per tali quelli che NON richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura, devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, con periodicità ANNUALE O BIENNALE decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato:

  • Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Il Titolare dello strumento, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi. Rientrano, quindi, tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all'obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc..

I Titolari metrici sono registrati nell'apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO

Obbligo del Titolare dello strumento è quello di utilizzare strumenti di misura legali debitamente verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE e muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto.

Deve inoltre:

accertare la regolare iscrizione nell'elenco dei Titolari metrici formato dall'ufficio metrico camerale competente per territorio,

  • comunicare ogni variazione relativa all'attività esercitata e agli strumenti utilizzati,
  • sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
  • garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
  • mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,
  • non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

Il Titolare dello strumento è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.

RIPARAZIONE DI UNO STRUMENTO METRICO

Il Titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o alla riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico.

Lo strumento riparato NON può essere utilizzato se non dietro invio di una nuova richiesta di verificazione.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI METRICHE

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ed il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

MODULISTICA e TARIFFE

Richiedibile via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Regolamento

E' possibile scaricare o consultare il Regolamento di Ispezione, REG-3800