Verifiche del Sistema di Protezione Generale (SPG) e d'Interfaccia (SPI)

La verifica periodica del Sistema di Protezione Generale (SPG) e del Sistema di Protezione dell'Interfaccia (SPI), oltre ad essere obbligatorio per legge (delibera ARERA del 22 dicembre 2016), è un indispensabile strumento per garantire l’efficienza dell’impianto, evitando dispersioni inutili di energia.

La delibera 786/2016/R/EEL è stata emessa dall'AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) per fissare le scadenze e le modalità per le tarature obbligatorie dei sistemi di interfaccia dell' impiantistica fotovoltaica da parte dei titolari degli impianti fotovoltaici.

La norma è stata emessa il 22 dicembre 2016 ed include le nuove disposizioni in base alla norma CEI 0-16 ed alla nuova edizione della CEI 0-21 relativamente ai sistemi di protezione di interfaccia oltre agli inverter ed ai sistemi di accumulo dell' impiantistica fotovoltaica.

Soggetti Interessati

Sono sottoposti alla normativa suddetta tutti i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 11,08kW sia esistenti che di prossima realizzazione. La norma riguarda sia gli impianti fotovoltaici connessi in MT (media tensione) che gli impianti fotovoltaici connessi in BT (bassa tensione).
L'art.2 prescrive che le verifiche con cassetta prova relè siano effettuate nel caso di impianti di potenza maggiore a 11,08kW in MT ai sistemi di protezione di interfaccia; e nel caso di impianti di produzione sempre di potenza maggiore a 11,08kW connessi in BT per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè esterno agli inverter).

Operatività

La norma prescrive che la prova ai sistemi di interfaccia per gli impianti fotovoltaici venga eseguita tramite la cassetta di prova relè qualora sia presente il sistema di protezione esterno.
Se invece l'interfaccia è integrata negli inverter la prova va eseguita attraverso la funzione autotest degli inverter stessi.
Se l'impianto fotovoltaico di potenza maggiore a 11,08kW è connesso in BT e non è fornito di sistema di interfaccia con relè esterno, allora bisogna effettuare la prova delle interfaccie interne agli inverter attraverso la funzione autotest degli stessi.
In questo caso bisogna conservare il report dell'autotest; se avviene a display possono essere salvate le fotografie del display dell'inverter. Tale report deve essere conservato in un proprio archivio. La prova deve essere ripetuta ogni anno conservandone i successivi report.

Periodicità

Sono fissate varie date di scadenza della prima verifica, che variano secondo la data di entrata funzione dell'impianto fotovoltaico.

Per impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, ultima data tra:
  • il 30 settembre 2017;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata ed effettuata prima della presente delibera.
Se la data di messa in funzione dell'impianto ricade dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2012, la taratura dell'interfaccia è obbligata entro l'ultima data tra:
  • il 31 dicembre 2017;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata ed effettuata prima della presente delibera.  
Per impianti entrati in esercizio nell'intervallo che va dal 1 luglio 2012 al 31 luglio 2016 la taratura va rieseguita all'ultima data tra le seguenti:
  • il 31 marzo 2018;
  • 5 anni dalla data di entrata in esercizio,
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata ed effettuata prima della presente delibera.  
Per impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 1 agosto 2016 la taratura del sistema di interfaccia va eseguita:
  • entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio.
Se da quando è stato acceso l'impianto fotovoltaico si è già provveduto a ripetere la verifica della taratura allora l'obbligo della prossima verifica avrà scadenza a 5 anni dalla data dell’ultima verifica effettuata, e di cui naturalmente si possiede la documentazione con i certificati di taratura.
 

Adempimenti

La comunicazione delle operazioni di taratura effettuate per i sistemi di interfaccia devono essere comunicate al gestore di rete elettrica. La norma 786 indica che bisogna effettuarne l'ìnvio secondo le modalità previste da quest’ultimo
La delibera 786 Aeeg prevede inoltre che arrivi ai proprietari degli impianti fotovoltaici l’avviso di ottemperare all' obbligo di taratura dei sistemi di interfaccia da parte del gestore di rete. Le comunicazioni possono arrivare tramite Portale Produttori, PEC, fax o raccomandata.
In  caso  di  mancata  effettuazione  delle  verifiche obbligatorie per i sistemi di protezione di interfaccia dell'impiantistica fotovoltaica il gestore  di  rete invia una comunicazione per sollecitarne l'esecuzione. La norma 786 dice che il sollecito debba pervenire nel  corso  del  primo  mese  successivo  alla data dela scadenza.
E-distribuzione ha comunicato che la comunicazione va eseguita tramite apposito servizio messo nel Portale Produttori (verifica periodica protezione di interfaccia).
 
Se nel corso della vita dell'impianto fotovoltaico si deve operare una sostituzione  dei  sistemi  di  protezione  di interfaccia,  ad esempio a causa di guasto, allora deve essere effettuata la verifica di taratura.

Se nell'impiantistica fotovoltaica sono presenti due oppure un numero maggiore di sezioni, quindi ci siano più sistemi di protezione di interfaccia con diverse  date di entrata in esercizio, si considera quale data di entrata in esercizio la data di accensione della prima sezione connessa dell’impianto di produzione. La scadenza per verificare tutti i sistemi di protezione di interfaccia vanno ricavate da tale data.

Sanzioni e responsabilità

In caso di mancata verifica del SPI, si incorre nella sospensione dell’erogazione degli incentivi se previsti, nella sospensione delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato se presenti, fino al distacco vero e proprio dalla rete.
Nel caso in cui la taratura del sistema di interfaccia non viene eseguita secondo le tempistiche prescritte dala norma 786 Aeeg, il gestore di rete invia un sollecito per ottemperare.
Se i titolari degli impianti fotovoltaici non fanno eseguire la taratura entro un mese dalla comuncazione suddetta, il gestore di rete comunicherà al GSE l'inadempienza.
Il Gse a sua volta provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi percepiti nonchè le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, e del servizio di connessione prevista dal Regolamento di Esercizio.
La sospensione dell’erogazione degli incentivi, convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato viene cessata solo dopo aver effettuato le operazioni suddette di taratura ed aver provveduto a darne comunicazione al Gse ed al gestore di rete.